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Niente ritenute per i minimi
Niente ritenute d'acconto sulle fatture dei nuovi "minimi"
I nuovi "minimi", cioè coloro che avendo iniziato l'attività dopo il 31/12/2007 possono continuare a beneficiare pienamente del regime agevolato e anzi avranno anche una drastica riduzione dell'imposta sostitutiva che scende dal 20% al 5%, non subiranno dal 1 gennaio 2012 più nessuna ritenuta d'acconto.
Così dispone il punto 5 del Provvedimento Agenzia Entrate del 22/12/2012 n. 185820 (titolato "Modalità di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - disposizioni di attuazione dell'articolo 27, commi
1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111"), che riportiamo qui sotto:
5 Imposta sostitutiva
5.1. Sul reddito imponibile determinato ai sensi dell’articolo 1, commi 104 e 108 della legge n. 244 del 2007 e dell’articolo 4 del D.M. 2 gennaio 2008, si applica l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali di cui al comma 105, ridotta al 5 per cento.
5.2. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime, non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.
Sintesi operativa:
- Ecco un esempio di dichiarazione da rilasciare ai committenti
- Detta dichiarazione dovrebbe essere valida fino a revoca per tutte le fatture che verranno emesse verso lo stesso commitente
- Comunque il ns. consiglio è quello di aggiungere su ogni fattura(magari utilizzando un timbro) le diciture che vi indichiamo di seguito:
- attualmente il titolo di esenzione dell'Iva era indicato generalmente così: "Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 100, della Finanziaria 2008”.
- Ora sarà opportuno aggiungere "qualcosa" di più e cioè:
Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 100, della Finanziaria 2008 e dell'articolo 27 commi 1 e 2 D.L. 6 luglio 2011 n. 98.
Prestazione non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi del comma 5.2 del Provvedimento Agenzia delle entrate del 22.12.2011 n. 185820.
Chiusura partite Iva inattive - proroga al 31/03/2012
Il DL 29 dicembre 2011 n. 216, all'articolo 29 comma 6, ha riaperto i termini già scaduti il 4 ottobre 2011 per la sanatoria delle partite Iva "inattive"... cioè chi si è dimenticato di chiudere la propria partita Iva può farlo entro il 31 marzo 2012 pagando una sanzione ridotta di euro 129,00 (anziché quella ordinaria di 516,00 euro)
"Ex minimi" - circ. AE n. 185825/2011
Per coloro invece che erano contribuenti minimi fino al 31/12/2011 ma che a partire dal 01/01/2012 non possono più beneficiare di questo regime agevolato con imposta sostitutiva ed esclusione dagli studi di settore... la circolare n. 185825 del 22/12/2011 spiega cosa possono fare... resta infatti la possibilità di usufruire di alcune limitate agevolazioni, tra le quali l'unica un po' "sostanziale" è il versamento dell'Iva in unica soluzione una sola volta all'anno. Ecco comunque ..."Nuovi contribuenti minimi 2012" - circolare AE n.185820/2011
E' uscita la circolare dell'AE nr. 185820/2011, che contiene chiarimenti relativi ai nuovi contribuenti minimi e cioè alla normativa in vigore dal 1° gennaio 2012.
Segnaliamo in particolare il punto ...
5.2. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime, non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.
Ecco
Spesometro: puntualmente la proroga!
La proroga è arrivata... persino prima di quanto era lecito aspettarsi!
La scadenza del termine per la trasmissione telematica della prima comunicazione dati ex art. 21 (volgarmente detto "spesometro"), relativa all'anno 2010, slitta dal 2 gennaio 2012 al 31 gennaio 2012.
Quindi è scongiurata l'ipotesi di passare in ufficio al lavoro... il 31/12/2011!!!
Ecco comunque la....
.Nuovo limite al pagamento in contante
Dal 06/12/2011 il precedente limite di 2.499,99 euro viene ridotto a 999,99 euro, pertanto per il pagamento di importi pari o superiori a Euro 1.000,00 ci si deve servire di assegni bancari non trasferibili, di bonfici o della così detta moneta elettronica (Bancomat, carte di credito, ecc.)
Pseudo-proroga per la PEC...
Proroga per la PEC delle società al 31 dicembre 2011.
Veramente non è un vera proroga, ma semplicemente il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato la circolare n. 224402 in cui si invitano le Camere di commercio ad astenersi dall'applicare le sanzioni a società e soggetti che non abbiano provveduto alla comunicazione nei termini e di considerare come corretto anche l'adempimento tardivo.
Il testo completo di questo circolare merita comunque... una lettura:
cogestweb.eu (help)

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